lunedì 9 febbraio 2009

VADEMECUM INCI e FRODI

Quello che le etichette devono dire e non sempre dicono
Come comportarsi nei confronti di aziende
che non rispettano pubblicazione di INCI, etichettature ecc.


( a cura di Frafrulla e Matè )



Cosmetici

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DAL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE :
La legge iniziale di riferimento è la n. 713 del 11 ottobre 1986 in attuazione delle direttive europee
Tutte le normative e i decreti qui
http://www.ministerosalute.it/cosmetici/archivioNormativaCosmetici.jsp?lingua=italiano&menu=normativa
Decreto 14 aprile 1997 - in attuazione direttiva 93/35/CE
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_872_allegato.pdf
Direttiva CE 2001 - sicurezza dei prodotti
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_884_allegato.pdf
Codice del consumo 2005 - a tutela della salute del consumatore
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_883_allegato.pdf
Decreto del 15 febbraio 2005 sugli allergeni
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_853_allegato.pdf
Febbraio 2006 nomenclatura comune - Decisione commissione CE
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_984_allegato.pdf
Decreto aprile 2006 - informazioni ai consumatori nei prodotti cosmetici
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_860_allegato.pdf
Settembre 2006 - raccomandazione CE sui solari
http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_874_allegato.pdf
Sito non ufficiale in cui si spiega al consumatore-cliente in parole semplici e sintetiche che cosa prevede la normativa IN VIGORE e cioè ciò che deve trovare oggi in commercio:
http://www.effettoterra.org/servizi/consigli_pratici/leggere_le_etichette/la_biocosmesi_e_le_etichette.html

Riassumendo, sul contenitore e sull’imballaggio esterno devono essere riportati i seguenti elementi:
il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore; il contenuto nominale (obbligatoriamente in italiano); la data di durata minima, se inferiore a trenta mesi, o il PAO; le precauzioni d’impiego (obbligatoriamente in italiano); il lotto di fabbricazione; il paese d’origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE; la funzione del prodotto (obbligatoriamente in italiano); l’elenco degli ingredienti obbligatoriamente indicati in ordine decrescente di peso; gli allergeni. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore, così come i coloranti che vanno indicati dopo gli altri ingredienti.
È possibile per il consumatore richiedere alle aziende produttrici l'elenco completo degli ingredienti, nonché informazioni sugli eventuali ''effetti indesiderabili''.
Immissione in commercio
Premesso che per "immissione in commercio" la legge intende proprio la commercializzazione e non il momento della produzione di creme - flaconi - etichette, indichiamo alcuni FATTI CERTI:

1) L'obbligo della dichiarazione INCI in etichetta per i cosmetici c'è dal 1° gennaio 1997 in base alla direttiva 96/335/CE che stabilisce anche l'inventario e nomenclatura INCI da utilizzare.
2) Dal 2005 ci sono l'obbligo del PAO e della dichiarazione degli allergeni in base alla direttiva 2003/15/CE
3) Dal 1° gennaio 2007 è d'obbligo l'utilizzo dell'inventario e conseguente nomenclatura INCI aggiornati in base alla Direttiva 2006/257/CE.
4) La lista degli ingredienti con nomenclatura Inci va redatta IN ORDINE DECRESCENTE DI QUANTITA'

Esiste un termine preciso per lo smaltimento delle scorte di etichette: il termine è l'11 marzo 2005, termine in cui se si trovano già nel circuito commerciale i prodotti ci possono restare, ma non possono uscire dallo stabilimento se sono fuori norma.

Segreto industriale
Il solo modo per non dichiarare alcuni ingredienti nel rispetto della riservatezza commerciale consiste nel seguire la procedura qui indicata dal Ministero: http://www.ministerosalute.it/cosmetici/paginaInternaCosmetici.jsp?id=161&menu=presentazioneche assegna alla sostanza “segreta” un numero da riportare comunque nella lista Inci. In questo modo il segreto aziendale è sicuro e il consumatore sa che ci sono ingredienti non dichiarati per esteso e, sulla base del suo stato di salute o dei suoi figli, può decidere.
Questo numero non va confuso con la numerazione tipica dei coloranti, in cui si trova sempre la sigla CI seguita da un numero. Infatti nel caso del segreto industriale la numerazione comprende l'anno in cui è stata assegnata ed è quindi ben distinguibile da ogni altra.


Detergenti / detersivi

Tutte le normative e i decreti qui
Sicurezza chimica (Detersivi): http://www.ministerosalute.it/sicurezzaChimica/archivioNormativaSicurezzaChimica.jsp?lingua=italiano&menu=normativa

Il regolamento (CE) n. 648/2004 parla espressamente di DETERGENTI e ne dà corretta definizione:

REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:104:0001:0035:IT:PDF....Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme atte a conseguire la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti nel mercato interno e a garantire, nel contempo, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «detergente»: qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.
Altri prodotti considerati detergenti sono:
— «preparazione ausiliaria per lavare» destinata all'ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa ecc.;
— «ammorbidente per tessuti» destinato a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio;
— «preparazione per pulire» destinata ai prodotti generali per la pulizia domestica e/o ad altri prodotti di pulizia per le superfici (ad es. materiali, prodotti, macchine, apparecchi meccanici, mezzi di trasporto e attrezzature connesse, strumenti, apparecchi, ecc.);
— «altre preparazioni per pulire e lavare» destinate a tutte le altre attività di lavaggio e pulizia;

Il successivo REGOLAMENTO (CE) N. 907/2006 modifica il Regolamento (CE) n. 648/2004: vi si legge:
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:168:0005:0010:IT:PDF)

Gli eventuali agenti conservanti devono essere elencati, indipendentemente dalla concentrazione, utilizzando ove possibile la nomenclatura comune definita in base all'articolo 8 della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (1), relativa all’armonizzazione degli Stati membri in materia di prodotti cosmetici.

Qualora presenti in quanto tali a concentrazioni superiori allo 0,01 % in peso, le fragranze allergizzanti riportate nell'elenco di sostanze contenute nell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE nella versione risultante dalla modifica in virtù della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), intesa ad includere gli ingredienti aromatici allergizzanti dell'elenco stabilito inizialmente dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) con parere SCCNFP/0017/98, vengono elencate utilizzando la nomenclatura di tale direttiva, analogamente ad eventuali altre fragranze allergizzanti successivamente aggiunte all'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE in seguito ad adattamenti di detto allegato ai progressi tecnici.

Sull’imballaggio va riportato l’indirizzo web contenente l'elenco degli ingredienti figuranti nella sezione D dell'allegato VII.
C. Scheda degli ingredienti
Le disposizioni che seguono si applicano all'elenco degli ingredienti riportato nella scheda informativa di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
La scheda deve riportare il nome del detergente e quello del fabbricante.
Devono essere elencati tutti gli ingredienti; essi devono essere elencati in ordine decrescente di peso e l'elenco deve essere suddiviso nelle seguenti categorie percentuali di peso:
— uguale o superiore al 10 %,
— uguale o superiore all'1 % ma inferiore al 10 %,
— uguale o superiore allo 0,1 % ma inferiore all'1 %,
— inferiore allo 0,1 %.
Le eventuali impurità non sono considerate ingredienti.

D. Pubblicazione dell'elenco degli ingredienti
I fabbricanti devono rendere disponibile su un sito web la succitata scheda degli ingredienti, fatta eccezione per le seguenti informazioni:
...
— per gli ingredienti vanno indicate la denominazione secondo la nomenclatura INCI o, ove questo non sia disponibile, il nome secondo Farmacopea europea. In mancanza di entrambi sarà fornita o la denominazione chimica o la denominazione IUPAC. Per la definizione di profumo va usato il termine “parfum” e per l’agente colorante il termine “colorant”. Un profumo, un olio essenziale o un colorante sarà considerato un singolo ingrediente e non sarà elencata nessuna delle sostanze in esso contenuta, ad eccezione delle fragranze allergizzanti riportate nell’elenco delle sostanze di cui all’allegato III, parte 1, della direttiva 76/768/CEE qualora la concentrazione totale della fragranza allergizzante contenuta nel detergente superi il limite indicato nella sezione A.
L’accesso al sito web non è soggetto ad alcuna restrizione o condizione e il suo contenuto va tenuto aggiornato. Il sito contiene un link con il sito della Commissione sui farmaci o eventuale altro sito web ad hoc che fornisce una tavola di corrispondenza tra le denominazioni INCI, la Farmacopea europea e i numeri CAS.

Si deve rilevare, inoltre, che il regolamento CE è prescrittivo per gli Stati della Comunità e che il Regolamento N. 907/2006 fissa dei termini precisi di applicazione:

Le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal giorno che cade sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento (20 giugno 2006 - 20 dicembre 2006).
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ma già nel 2005 il governo italiano aveva dato un termine di smaltimento delle scorte con la

CIRCOLARE (http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_normativa_1320_allegato.pdf )
Smaltimento scorte di detergenti con etichettatura abrogata in seguito all’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti. …
1. A partire dall'8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Regolamento n. 648/2004/CE, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati presenti nel magazzino del produttore, purché conformi alla previgente normativa.
2. A partire dall’8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Regolamento n. 648/2004/CE, i prodotti che si trovano nel circuito commerciale di distribuzione, possono rimanere in commercio fino al termine delle scorte.

Da essa si deduce che le scorte di magazzino devono essere a norma già dall'8 aprile 2006, mentre possono continuare a circolare -con le vecchie diciture- le merci già distribuite presso i rivenditori. Si suppone che tali prodotti dovrebbero ormai essere esauriti o prossimi alla scadenza, quindi non ce ne dovrebbero essere ancora molti in vendita.


Segnalazioni alle autorità competenti

Il primo passo da compiere, quando si è di fronte a un prodotto "sospetto", è rivolgersi alle associazioni di consumatori (di cui diamo in calce l'elenco). Non tutte saranno sensibili e/o sollecite (del resto ci sono frodi ed adulterazioni ben più gravi) ma contattarle è importante per vari motivi:
- se si manda una comunicazione in copia all'azienda inadempiente, questa sarà allertata e sollecitata ad assumere un comportamento adeguato
- più comunicazioni si mandano alle associazioni di consumatori, più queste diventeranno sensibili alla problematica della tutela della salute in campo domestico/familiare
- anche se non dovessero farsi promotrici di azioni dirette, forniranno comunque un giudizio sul caso in questione e i relativi consigli di comportamento.

Se le associazioni suddette non rispondono o se si vuole agire direttamente per accelerare la pratica, ci si può rivolgere ai NAS, fornendo le prove documentate della frode e/o manifestando i legittimi sospetti di comportamenti non rispettosi della legge.

Comandi Carabinieri per la Tutela della Salute :

Organizzazione
http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/Salute/01_NAS.htm
Attività e settori d'intervento
http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/Salute/02_NAS.htm
Localizzazione
http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/Salute/03_NAS.htm

Per le segnalazioni di irregolarità sarebbe opportuno andare di persona nelle loro sedi; nel caso dovessero sorgere difficoltà logistiche, per esempio riguardo alla lontananza del Nucleo di competenza della località dove ha sede l'Azienda "sospetta", si può mandare una relazione dettagliata per lettera raccomandata.
Se il Nucleo ritiene valide le osservazioni documentate, va a fare un'ispezione all’azienda, senza citare la/le persona/e che ha/hanno fatto la segnalazione. Se poi ci sono estremi penali, interviene d'ufficio.

E’ anche possibile fare una segnalazione al Ministero della salute - Ufficio rapporti col pubblico
http://www.ministerosalute.it/servizio/urp.jsp
o anche all'Istituto Superiore di Sanità
http://www.iss.it/mtox/isti/cont.php?id=87&lang=1&tipo=21
http://www.iss.it/spps/docu/cont.php?id=56&lang=1&tipo=6
Fax URP 06 49 90 41 24



Elenco associazioni dei consumatori
Le Associazioni dei consumatori e degli utenti inserite in un apposito elenco presso il Ministero dell'Industria sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi.

I ricorsi sono ammessi per la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori:

1) Tutela della salute
2) Sicurezza e qualità di prodotti e servizi
3) Adeguata informazione e corretta pubblicità
4) Educazione e consumo
5) Correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali relativi a beni e servizi
6) Promozione e sviluppo dell'associazionismo
7) Standard di qualità ed efficienza per i servizi pubblici

Le associazioni che fanno parte dell'attuale Consulta dei consumatori sono:

ACU · Associazione Consumatori Utenti
Via Bazzini, 4 - 20131 Milano
Tel. 02/70633097 - Fax 02/70636777
http://www.acu.it/

ADICONSUM · Associazione difesa consumatori e ambiente
Via Lancisi, 25 - 00161 Roma
Tel. 06/4417021 - Fax 06/44170230
http://www.adiconsum.it/

ADOC · Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori
Via Lucullo, 6 - 00187 Roma
Tel. 06/4825849 - Fax 06/4753241
http://www.uil.it/adoc/

ADUSBEF · Associazione difesa utenti servizi bancari, finanziari, postali e assicurativi
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. 06/4818632 - Fax 06/4818632
http://space.tin.it/clubnet/adusbef/

ANCC-COOP · Associazione nazionale cooperative consumatori – Coop
Via Panaro, 4 - 00199 Roma
Tel. 06/8610171 - Fax 06/86320033
http://www.coop.it/

ASSOUTENTI
Via Sistina, 121 - 00184 Roma
Tel. 06/4819196 - Fax 06/4820399
http://www.assoutenti.it/

CODACONS
Viale Mazzini, 73 - 00195 Roma
Tel. 06/3725809 - Fax 06/37352450
http://www.codacons.it/
CODACONS sede di Benevento
http://utenti.tripod.it/Codacons_Benevento/
CODACONS sede di Bologna
http://www.comune.bologna.it/iperbole/codacons/
CODACONS sede di Calabria
http://www.codaconscalabria.it/
CODACONS sede di Cassino
http://utenti.tripod.it/cassino/cadacons.htm
CODACONS sede di Lecce
http://www.sviluppo.com/codacons-lecce/
CODACONS sede di Ruffano
http://www.sviluppo.com/codacons-ruffano/

COMITATO CONSUMATORI ALTROCONSUMO
Via Valassina, 22 - 20159 Milano
Tel. 02/668901 - Fax 02/66890288
http://www.altroconsumo.it/

FEDERCONSUMATORI · Associazione nazionale consumatori e utenti
Via Sebastiano Veniero,8 - 00192 Roma
Tel. 06/39736084/97 - Fax 06/39736105
http://www.federconsumatori.it/
http://www.comune.bologna.it/iperbole/fedcons/

LEGA CONSUMATORI ACLI
Via delle Orchidee, 4/a - 20147 Milano
Tel. 02/48303659 - Fax 02/48302611
http://www.legaconsumatori.it/
http://www.acli.it/

LEGAMBIENTE
Via Salaria, 403 - 00199 Roma
Tel. 06/862681 - Fax 06/86218474
http://www.legambiente.it/

MOVIMENTO CONSUMATORI
Via Adige, 11 - 20135 Milano
Tel. 02/541781 - Fax 02/54178222
http://www.arpnet.it/movcons/
http://www.movimentoconsumatori.it/
http://www.comune.bologna.it/iperbole/movcons/

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO
Piazza Cola di Rienzo,68 - 00192 Roma
Tel. 06/3214230 - Fax 06/3222212
www.difesadelcittadino.it

MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO
Via Pompeo Magno, 10/b - 00192 Roma
Tel. 06/3225318 - Fax 06/3230162
http://www.cittadinanzattiva.it/

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Via Andrea Doria, 48 - 00192 Roma
Tel. 06/39737022 - Fax 06/39733329
http://www.consumatori.it/

4 commenti:

  1. Buonasera Allegre Comari del Web :-)
    Facendo i complimenti a Matè nonché a me per il documento molto utile per chi vuole capirne di più come consumatori, aggiungo per i lettori che la problematica esposta riguardo cosmetica ed etichette si verifica molto spesso in una situazione particolare: i cosmetici per il make-up venduti “sfusi” nei negozi, siano essi profumerie, supermercati, case del detersivo….. e anche nelle bancarelle che tanto ci piacciono.
    Se infatti è molto piacevole curiosare in un cestino di matite, rossetti, fondotinta, dall’altra parte sono queste le situazioni in cui ci è più difficile stabilire che cosa contiene il nostro cosmetico.
    Diverse persone, diverse voci nel web, se ne lamentano.
    Dunque, chiediamo tranquillamente al negoziante di mostrarci la scatola o un foglietto o un qualsiasi supporto su cui sia scritto l’Inci.
    La legge prevede che se non è possibile scrivere l’Inci direttamente sul cosmetico perché troppo piccolo nel suo involucro, deve essere presente allora obbligatoriamente indicato nella scatola che lo contiene. La scatole però noi non le possiamo vedere nei cosmetici “sfusi”.
    E dunque è consigliabile chiederlo, per due motivi
    1) i prodotti per il make-up sono quelli più rischiosi per allergie e reazioni per il loro alto contenuto di coloranti e sostanze che puntano in primis ad un risultato estetico. E’ bene dunque avere la lista di ciò che ci mettiamo sul viso.
    2) di recente ci sono stati sequestri dei Nas di cosmetici di provenienza extra UE contenenti sostanze tossiche per la salute. E’ bene quindi anche sapere dove sono stati prodotti questi cosmetici (indicazione obbligatoria) e se non riportano l’Inci come imposto da normativa UE, dubitare della loro bontà.

    Se poi, osserviamo anche che è assente il PAO, ricordiamo che ciò ci indica il nostro cosmetico è stato prodotto prima del 2005 cioè prima dell’obbligo del PAO. Quindi i suoi 4 anni come minimo già ce li avrebbe al momento dell’acquisto….……

    Baci BioAllegri,
    Frafrulla

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  2. Aiuto ad un'incredibile pigra.... Recentemente ho scritto una mail piuttosto cattivella ad un'azienda che produce saponi shampoo e altri cosmetici sistenendo che siano 100% naturali. Controllando 'inci è una balla. Sto aspettando una loro risposta.
    Siccome però sono proprio pigra e non ho voglia di passare pomeriggio attaccata al sito del biodizionario facendo passare ad uno ad uno gli ingredienti di creme e saponi... mi potete dire quali sono gli ingredienti che possono permettermi anche al supermercato di scartare i prodotti cattivi?
    Grazie

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  3. http://biodetersivi.altervista.org/index_file/sitografia.htm

    Sostanze da evitare

    * SLS - Sodio lauril solfato
    * SLES - Sodio Laureth Solfato
    * Tensioattivi con numero dispari (es. C13-15)
    * Siliconi (e tutto ciò che finisce in-one): sono tutti siliconi, totalmente sintetici e non biodegradabili.
    * PEG - Polietylenglicole o glicole polietilenico
    * PPG - Polipropilenglicole o Glicol polipropilenico: derivati del petrolio
    * Profumi e Coloranti di sintesi
    * Petrolatum (Petrolato), Paraffinum liquidum (Paraffina liquida), Olio minerale, vaselina, mineral oil: derivati dalla raffinazione del petrolio
    * DEA dietanolammina: altamente inquinante
    * MEA Monoetanolammina: altamente inquinante
    * TEA Trietanolammina: altamente inquinante
    * MIPA Monoisopropanolammina: altamente inquinante
    * Carbomer, Crosspolymer: l termine “Crosspolymer” viene usato per indicare polimeri diversi dal Carbomer che sono uniti per mezzo di legami atomici incrociati
    * Acrylate(s) composti dell’acido acrilico
    * Styrene - Stirene o vinilbenzene
    * Copolymer - copolimeri: costituiti da uno o più monomeri
    * Triethanolamine – Trietanolamina, trolamina
    * Triclosan : 5-cloro-2-(2,4-diclorofenossi) fenolo
    * DMDM – hydantoin, conservante
    * Imidazolidinyl urea – imidurea, conservante
    * Diazolidinyl urea : conservante
    * Formaldheyde - Formaldeide
    * Methylchloroisothiazolinone : conservante
    * Methylisothiazolinone : conservante
    * Sodium hydroxymethylglycinate : N-(idrossimetil) glicinato di sodio : conservante
    * Chlorexidine – Chlorexidina, batteriostatico
    * Nonoxynol : radicale alchilico nonil
    * Poloxamer : polimero simmetrico a blocchi.
    * TAED tetracetiletilendiammina
    * NTA acido nitrilotriacetico
    http://www.carloerbareagenti.com/Repository/DIR199/ITCH0201.htm
    * EDTA Acido etilendiamminatetraacetico: complessante a biodegrabilità molto lenta
    http://it.wikipedia.org/wiki/EDTA
    http://www.saicosatispalmi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=12

    Vaselina

    La vaselina è un tipo di petrolato, ricavato dalla distillazione del petrolio. Nell'Unione Europea al petrolato si applica la frase di rischio R45 con la nota N poiché la sostanza può provocare il cancro.

    L’olio di vaselina trova impiego in molti cosmetici e medicinali.

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  4. Spett.le Redazione,
    vi ringraziamo per aver citato il nostro sito web. Vi pregheremo, se possibile, di modificare il link www.mdc.it in www.difesadelcittadino.it che è il nuovo sito dell'Associazione.


    Grazie.

    Marco Dal Poz
    Resp. web
    Movimento Difesa del Cittadino

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